Denominazione – Sede

 

art. 1

E' costituita l'Associazione con denominazione "Coro Leone", con Sede sociale in Bologna. L'Associazione è apartitica e senza scopo di lucro.

 

 

Finalità del coro

 

art. 2

Il coro si propone:

a)

di riscoprire ed eseguire ogni forma di espressione musicale corale, con particolare attenzione ai canti di ispirazione popolare, attinti dal patrimonio della più genuina tradizione musicale della nostra regione, del nostro paese e di paesi esteri;

b)

di favorire il rapporto di amicizia fra tutti i suoi componenti e fra le persone che intendano, anche dall'esterno, partecipare all'attività del Coro;

c)

di contribuire, con la propria attività, a promuovere e valorizzare momenti ricreativi, culturali e del "tempo libero" di comunità ed associazioni, attraverso l'intervento e la partecipazione a feste sociali e manifestazioni pubbliche;

d)

di aderire ad associazioni, a livello provinciale, regionale e nazionale, che raggruppino complessi corali aventi le stesse finalità, al fine di poter svolgere insieme una più incisiva opera di riscoperta e di valorizzazione musicale della tradizione popolare.

 

 

Soci

 

art. 3

Il numero dei Soci è illimitato.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone che intendono partecipare all'attività del Coro, uniformandosi alle norme del presente Statuto.

Sull'ammissione dei Soci decide il Consiglio Direttivo, con lo specifico limite dell'accettazione da parte del Maestro nei confronti di coloro che vogliono entrare a far parte dell'Associazione, come "cantori".

 

art. 4

All'atto dell'iscrizione e successivamente all'inizio di ogni anno sociale, fissato alla data del 1 Settembre, il Socio dovrà versare una quota di iscrizione, nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo.

 

art. 5

Nessun compenso spetta ai soci-cantori per le loro prestazioni.

Gli eventuali compensi versati al Coro come corrispettivo delle esibizioni costituiranno la "Cassa del Coro", e saranno amministrati dall'Addetto alle pubbliche relazioni, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, per le esigenze del Coro stesso.

 

 

Organi del coro

 

art. 6

Gli organi del coro sono

a)

L'assemblea generale di soci;

b)

Il consiglio direttivo;

c)

Il presidente;

d)

Il vice-presidente;

e)

Il maestro;

f)

L'addetto alle pubbliche relazioni;

g)

Il collegio sindacale;

 

 

L'assemblea generale dei soci 

 

art. 7

L'Assemblea generale dei Soci, costituita da tutti i Soci iscritti, determina l'indirizzo orientativo del Coro, del suo "vivere" e del suo "operare".

L'Assemblea, validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di iscritti, è convocata in riunione ordinaria almeno una volta all'anno, nel periodo 1 Settembre - 31 Ottobre, con preavviso ai Soci di almeno sette giorni.

Essa è convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente del Coro o il Vice- Presidente o il Maestro o tre membri del Consiglio direttivo od almeno un terzo degli iscritti ne faccia richiesta.

Tutti i Soci iscritti hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, proposte e mozioni.
Il Presidente dell'Assemblea ed il Segretario vengono nominati di volta in volta, fra tutti i componenti dell'Assemblea stessa, a maggioranza semplice dei voti.

 

art. 8

L'Assemblea svolge i seguenti compiti:

-

elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Coro, che sarà anche Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente, il Collegio Sindacale e quattro membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno tre soci-cantori; sono elettori ed eleggibili tutti i Soci iscritti; in caso di parità di voti risulterà eletto il Socio che vanti maggiore anzianità di iscrizione e in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età;

-

esercita il controllo sull'attività esecutiva del Consiglio Direttivo; - esprime pareri in ordine all'attività svolta e formula proposte in ordine ai programmi dell'attività futura;

-

approva il bilancio consuntivo e delibera in ordine al bilancio preventivo;

-

provvede alla nomina del Maestro e dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni, su proposta del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti.

Alle votazioni relative a decisioni riguardanti la specifica attività del Coro, in ogni suo aspetto, partecipano soli soci-cantori.

Per le modifiche allo Statuto è necessaria la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Per le votazioni inerenti le cariche sociali è necessaria la partecipazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Le elezioni del Presidente, del Vice-Presidente, del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio Direttivo sono svolte a scrutinio segreto.

 

 

Il consiglio direttivo

 

art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri:
Il Presidente, il Vice-Presidente, quattro Consiglieri, eletti secondo le norme di cui all'art. 8, il Maestro e l'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Il Presidente, il Vice-Presidente e i quattro Consiglieri eletti durano in carica due anni.

 

art. 10

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo dell'attività del Coro.

Esso è convocato dal Presidente o dal Vice-Presidente ogni volta lo ritenga opportuno o ne riceva specifica richiesta da almeno tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

La riunione del Consiglio è valida quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri, oltre al Presidente (od al Vice-Presidente).

Il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

-

predispone il programma di attività e lo realizza anche sotto l'aspetto organizzativo;

-

dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea Generale;

-

presenta proposte all'Assemblea Generale in ordine alla nomina del Maestro e dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni;

-

nomina, sentito l'Addetto alle Pubbliche Relazioni, un incaricato con funzioni contabili e
amministrative che lo coadiuvi.

-

amministra la "Cassa del Coro", attraverso l'Addetto alle pubbliche relazioni;

-

propone all'Assemblea l'importo della quota annua di iscrizione al Coro.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o del Vice-Presidente quando lo sostituisce.

 

 

Il Presidente

 

art. 11

Il Presidente, eletto secondo le norme di cui all'art. 8, con mandato avente la durata prevista dal secondo comma dell'art. 9, rappresenta il Coro a tutti gli effetti, ed in ogni sede.

Egli risponde all'Assemblea Generale del suo operato e dell'operato del Consiglio Direttivo.

Può delegare il Vice-Presidente, anche in via informale, a sostituirlo nelle mansioni operative che si presentano di volta in volta.

 

 

Il Vice-presidente

 

art. 12

Il Vice-presidente, eletto secondo le norme di cui all'art. 8, con mandato avente la durata prevista dal secondo comma dell'art. 9, coadiuva il Presidente, o lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le mansioni operative, su delega (anche informale) dello stesso, per tutte le attività regolate dal presente statuto.

 

 

Il Maestro

 

art. 13

E' nominato dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con possibilità di scelta anche fra persone che non siano dell'Associazione.

La scelta deve essere effettuata sulla base delle qualità tecniche e delle capacità musicali ed artistiche del prescelto che consentano allo stesso di assumere la guida del Coro dal punto di vista musicale e di scelta del repertorio.

Il Maestro assume di diritto la qualifica di Socio dell'Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo.

Al Maestro competono in via esclusiva:

-

l'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del coro;

-

la scelta dei programmi dei concerti;

-

la scelta delle canzoni del repertorio.

Per tutti questi compiti il Maestro potrà consultarsi con i soci-cantori.

 

 

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni

 

art. 14

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo, con possibilità di scelta anche fra persone che non siano Soci dell'Associazione.

La scelta deve essere effettuata sulla base delle capacità di carattere organizzativo della persona, che consentano alla stessa di assumere la responsabilità dell'attività del Coro dal punto di vista organizzativo e logistico.

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni assume di diritto la qualifica di Socio dell'Associazione ed entra di diritto a far parte del Consiglio Direttivo

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni indica al Consiglio Direttivo il nominativo dell'eventuale Incaricato per le attività amministrative e di contabilità che opererà sotto la sua direzione e responsabilità, in mancanza della nomina di tale Incaricato, l'Addetto alle Pubbliche Relazioni esercita direttamente tali mansioni.

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni risponde del suo operato all'Assemblea generale dei Soci.

Sono compiti dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni:

-

tenere i contatti con Enti ed Amministrazioni Pubbliche;

-

tenere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche con privati, che rechi giovamento allo sviluppo dell'attività del Coro;

-

tenere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche con privati, che rechi giovamento allo sviluppo dell'attività del Coro;

-

concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni da parte del Coro;

-

concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni da parte del Coro;

-

Predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale e del Consiglio Direttivo.

 

 

Il collegio sindacale

 

art. 15

Il Collegio Sindacale, eletto secondo le norme di cui all'art. 8, è composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti, eletti dalla assemblea, anche fra soci non cantori, sulla base delle competenze personali specifiche. Dura in carica due anni ed ha il compito di verificare periodicamente la gestione finanziaria del Coro, stilando una relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo per il Consiglio Direttivo.

 

 

Principi ispiratori dell'attività musicale del coro

 

art. 16

La vita del Coro sarà regolata, oltre che dalle norme del presente Statuto, da una "carta programmatica" predisposta dal Maestro, contenente la enunciazione dei principi che dovranno presiedere all'attività musicale del Coro e l'indicazione degli obblighi e dei doveri dei soci-cantori.

 

 

Scioglimento del coro

 

art. 17

Nel caso di scioglimento della Associazione, la Assemblea nell'assumere tale decisione deve nominare un Liquidatore, che dia attuazione alla scelta per la destinazione dei beni.

 

 

Norma transitoria finale

 

art. 18

Il presente Statuto, modificato rispetto al testo iniziale approvato dalla Assemblea del 1 Ottobre 1982, è stato discusso ed approvato in via definitiva dalla Assemblea Generale del 20 Dicembre 1995 ed è in vigore dal giorno successivo.