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Denominazione – Sede |
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art. 1 |
E' costituita l'Associazione con denominazione "Coro Leone", con Sede sociale in Bologna. L'Associazione è apartitica e senza scopo di lucro. |
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Finalità del coro |
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art. 2 |
Il coro si propone: |
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a) |
di riscoprire ed eseguire ogni forma di espressione musicale corale, con particolare attenzione ai canti di ispirazione popolare, attinti dal patrimonio della più genuina tradizione musicale della nostra regione, del nostro paese e di paesi esteri; |
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b) |
di favorire il rapporto di amicizia fra tutti i suoi componenti e fra le persone che intendano, anche dall'esterno, partecipare all'attività del Coro; |
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c) |
di contribuire, con la propria attività, a promuovere e valorizzare momenti ricreativi, culturali e del "tempo libero" di comunità ed associazioni, attraverso l'intervento e la partecipazione a feste sociali e manifestazioni pubbliche; |
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d) |
di aderire ad associazioni, a livello provinciale, regionale e nazionale, che raggruppino complessi corali aventi le stesse finalità, al fine di poter svolgere insieme una più incisiva opera di riscoperta e di valorizzazione musicale della tradizione popolare. |
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Soci |
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art. 3 |
Il numero dei Soci è
illimitato. |
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art. 4 |
All'atto dell'iscrizione e successivamente all'inizio di ogni anno sociale, fissato alla data del 1 Settembre, il Socio dovrà versare una quota di iscrizione, nella misura che sarà deliberata dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo. |
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art. 5 |
Nessun compenso spetta ai
soci-cantori per le loro prestazioni. |
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Organi del coro |
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art. 6 |
Gli organi del coro sono |
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a) |
L'assemblea generale di soci; |
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b) |
Il consiglio direttivo; |
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c) |
Il presidente; |
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d) |
Il vice-presidente; |
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e) |
Il maestro; |
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f) |
L'addetto alle pubbliche relazioni; |
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g) |
Il collegio sindacale; |
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L'assemblea generale dei soci |
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art. 7 |
L'Assemblea generale dei
Soci, costituita da tutti i Soci iscritti, determina l'indirizzo
orientativo del Coro, del suo "vivere" e del suo
"operare". |
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art. 8 |
L'Assemblea svolge i seguenti compiti: |
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elegge, con distinte votazioni, il Presidente del Coro, che sarà anche Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice-Presidente, il Collegio Sindacale e quattro membri del Consiglio Direttivo, di cui almeno tre soci-cantori; sono elettori ed eleggibili tutti i Soci iscritti; in caso di parità di voti risulterà eletto il Socio che vanti maggiore anzianità di iscrizione e in caso di uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età; |
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esercita il controllo sull'attività esecutiva del Consiglio Direttivo; - esprime pareri in ordine all'attività svolta e formula proposte in ordine ai programmi dell'attività futura; |
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approva il bilancio consuntivo e delibera in ordine al bilancio preventivo; |
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provvede alla nomina del Maestro e dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni, su proposta del Consiglio Direttivo. |
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Le deliberazioni
dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei votanti. |
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Il consiglio direttivo |
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art. 9 |
Il Consiglio Direttivo è
composto da otto membri: |
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art. 10 |
Il Consiglio Direttivo è
l'Organo esecutivo dell'attività del Coro. |
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predispone il programma di attività e lo realizza anche sotto l'aspetto organizzativo; |
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dà esecuzione alle delibere assunte dall'Assemblea Generale; |
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presenta proposte all'Assemblea Generale in ordine alla nomina del Maestro e dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni; |
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nomina, sentito l'Addetto
alle Pubbliche Relazioni, un incaricato con funzioni contabili e |
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amministra la "Cassa del Coro", attraverso l'Addetto alle pubbliche relazioni; |
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propone all'Assemblea l'importo della quota annua di iscrizione al Coro. |
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Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente o del Vice-Presidente quando lo sostituisce. |
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Il Presidente |
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art. 11 |
Il Presidente, eletto
secondo le norme di cui all'art. 8, con mandato avente la durata prevista
dal secondo comma dell'art. 9, rappresenta il Coro a tutti gli effetti, ed
in ogni sede. |
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Il Vice-presidente |
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art. 12 |
Il Vice-presidente, eletto secondo le norme di cui all'art. 8, con mandato avente la durata prevista dal secondo comma dell'art. 9, coadiuva il Presidente, o lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le mansioni operative, su delega (anche informale) dello stesso, per tutte le attività regolate dal presente statuto. |
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Il Maestro |
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art. 13 |
E' nominato dall'Assemblea
Generale, su proposta del Consiglio Direttivo, con possibilità di scelta
anche fra persone che non siano dell'Associazione. |
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l'aspetto più strettamente tecnico-musicale dell'attività del coro; |
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la scelta dei programmi dei concerti; |
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la scelta delle canzoni del repertorio. |
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Per tutti questi compiti il Maestro potrà consultarsi con i soci-cantori. |
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L'Addetto alle Pubbliche Relazioni |
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art. 14 |
L'Addetto alle Pubbliche
Relazioni è nominato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio
Direttivo, con possibilità di scelta anche fra persone che non siano Soci
dell'Associazione. |
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tenere i contatti con Enti ed Amministrazioni Pubbliche; |
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tenere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche con privati, che rechi giovamento allo sviluppo dell'attività del Coro; |
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tenere ogni altro rapporto con organizzazioni pubbliche con privati, che rechi giovamento allo sviluppo dell'attività del Coro; |
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concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni da parte del Coro; |
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concordare le condizioni per l'accettazione dei singoli impegni da parte del Coro; |
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Predisporre il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame del Collegio Sindacale e del Consiglio Direttivo. |
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Il collegio sindacale |
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art. 15 |
Il Collegio Sindacale, eletto secondo le norme di cui all'art. 8, è composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti, eletti dalla assemblea, anche fra soci non cantori, sulla base delle competenze personali specifiche. Dura in carica due anni ed ha il compito di verificare periodicamente la gestione finanziaria del Coro, stilando una relazione sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo per il Consiglio Direttivo. |
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Principi ispiratori dell'attività musicale del coro |
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art. 16 |
La vita del Coro sarà regolata, oltre che dalle norme del presente Statuto, da una "carta programmatica" predisposta dal Maestro, contenente la enunciazione dei principi che dovranno presiedere all'attività musicale del Coro e l'indicazione degli obblighi e dei doveri dei soci-cantori. |
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Scioglimento del coro |
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art. 17 |
Nel caso di scioglimento della Associazione, la Assemblea nell'assumere tale decisione deve nominare un Liquidatore, che dia attuazione alla scelta per la destinazione dei beni. |
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Norma transitoria finale |
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art. 18 |
Il presente Statuto, modificato rispetto al testo iniziale approvato dalla Assemblea del 1 Ottobre 1982, è stato discusso ed approvato in via definitiva dalla Assemblea Generale del 20 Dicembre 1995 ed è in vigore dal giorno successivo. |
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